STATUTO A.B.I. PROFESSIONAL 2025

puoi scaricare lo Statuto qui

A.B.I. Professional – Associazione Barmen Italiani –
Associazione di Promozione Sociale

Statuto

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede
Art. 2 – Scopo sociale e attività
Art. 3 – Soci
Art. 4 – Organi sociali, Collegio dei Probiviri
Art. 5 – Cariche
Art. 6 – Patrimonio e entrate
Art. 7 – Esercizio finanziario
Art. 8 – Perdita della qualifica di socio
Art. 9 – Sanzioni disciplinari
Art. 10 – Libri sociali
Art. 11 – Scioglimento o estinzione
Art. 12 – Rinvio

Articolo 1 – Costituzione
È costituita, ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle disposizioni del codice civile l’associazione con
personalità giuridica denominata: “A.B.I. Professional (Associazione Barmen Italiani)-Associazione
di Promozione Sociale” o ” A.B.I. Professional A.P.S” con sede legale in Milano.
La variazione dell’indirizzo nell’ambito del medesimo comune non comporta modifica del presente
statuto.
L’Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 – Scopo Sociale e Attività
L’associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017.
Scopo precipuo dell’Associazione è promuovere la figura del barman e divulgare, nell’ambito
dell’ospitalità turistica, la sua professionalità, volta alla somministrazione consapevole del buon
bere e alla educazione al suo consumo responsabile, svolgendo in particolare le seguenti attività di
interesse generale:
– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attività di promozione
e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al
presente articolo (lett. “d” del D.Lgs 117/2017);
– formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. “l” del D.Lgs 117/2017);
– educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
successive modificazione, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett
“d” del D.Lgs 117/2017).
Per il perseguimento delle suddette finalità, l’A.B.I. Professional potrà:
a) Istituire corsi di aggiornamento al fine di migliorare le capacità tecniche e le conoscenze
specifiche dei propri associati operativi.
b) Organizzare gare, concorsi ed eventi, atti a valorizzare e a far conoscere la preparazione
professionale
c) Facilitare il collocamento dei Barmen iscritti all’Associazione, ove possa ritenersi la possibilità.
d) Informare e aggiornare tutti gli associati circa le normative riguardanti le disposizioni ministeriali
vigenti, soprattutto quelle rivolte alla somministrazione degli alcolici e al loro consumo
responsabile.
e) Esercitare, attraverso le segnalazioni che i propri soci sono tenuti a fare, un attivo controllo dei
Soci Barmen operativi, in guisa di intervenire sulla loro qualifica di socio in caso di costatata
irregolarità nel servizio.
L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e
strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti di cui all’art. 6 del D.Lgs 117/2017. In
particolare, ai soli fini di autofinanziamento l’associazione potrà:
-organizzare iniziative e corsi di formazione destinati a non associati;
-organizzare e partecipare a manifestazioni culturali, ricreative;
-organizzare convegni, spettacoli, eventi, festival, incontri, forum;
– realizzare l’edizione e pubblicazione di riviste sociali, libri e altre pubblicazioni periodiche e non,
la produzione di materiale audiovisivo, grafico e multimediale;
– effettuare l’attività di rivendita di materiale annesso ed accessorio alle attività sopra indicate;
– svolgere attività promozionale, di pubblicità anche mediante la stipula di accordi di
sponsorizzazione, di pubbliche relazioni, di ricerche di mercato, sempre inerenti l’attività di
promozione della figura professionale del barman.
L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità,
trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni
contenute nell’art. 7 del D.Lgs. 117/2017.
Articolo 3 – Soci
Possono far parte dell’Associazione tutti coloro (senza distinzione di genere) che esercitano la
professione di Barman, sia come titolare di esercizio sia come dipendente, e coloro che, pur non
esercitando espressamente la suddetta professione, operino nel settore della formazione turistica
alberghiera con riferimento alla conduzione del bar, nonché coloro che studiano i problemi connessi
con la sua gestione.
Possono altresì farne parte coloro che, all’atto del pensionamento, possano dimostrare di aver
ricoperto il ruolo di Barman o di responsabile dei servizi di bar per almeno dieci anni.
Tutti i soci hanno diritto di:
– intervenire e votare in assemblea, purché in regola con il pagamento della quota associativa;
– partecipare alla vita associativa;
– eleggere le cariche sociali; il diritto di elettorato passivo spetta ai soli soci maggiorenni e in regola
con il versamento della quota associativa;
– essere informati sull’attività associativa ed esamina re i libri sociali secondo quanto previsto del
presente statuto e il dovere di:
-rispettare le norme del presente statuto, del regolamento interno nonché le deliberazioni e le
decisioni degli organi associativi;
– contribuire al perseguimento degli scopi dell’associazione;
– non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine dell’associazione;
– essere in regola con il versamento della quota associativa.
I soci si dividono in 4 categorie:
a) Fondatori
b) Effettivi
c) Benemeriti
d) Accademici
Soci Fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo dell’Associazione e approvato
il presente Statuto, godono dei diritti di elettorato attivo e passivo.
Soci Effettivi sono quei soci che, avendo i requisiti di cui all’art. 2 del Regolamento esecutivo,
possano dimostrare almeno cinque anni di attività professionale. Essi godranno dei diritti di
elettorato attivo e passivo.
Il Comitato Esecutivo o il consigliere di riferimento certificherà l’ammissione del candidato in base
ai requisiti prodotti.
Soci Benemeriti sono coloro che, con attestati di lavoro, dimostreranno di aver svolto la
professione di barman, di aver raggiunto il trattamento pensionistico e hanno compiuto il
settantacinquesimo anno di età.
La carica di benemerito si perde solo per rinuncia o morte del socio e non può essere revocata dal
Comitato Esecutivo se non per gravi, manifeste e conclamate violazioni della legge o dello statuto.
Qualora il socio Benemerito raggiunga il requisito di età mentre ricopre la carica di Consigliere
rimarrà comunque in carica per la stessa durata del Comitato.
Nel caso in cui il socio, compiuto il settantacinquesimo anno di età, sia chiamato a subentrare ad un
consigliere uscente, lo stesso non potrà assumere la carica.
Soci Accademici sono coloro i quali nella fascia di età compresa tra i 18 e i 28 anni, avendo i
requisiti di cui all’art. 2 del Regolamento esecutivo, aderiranno all’associazione non avendo ancora
maturato i cinque anni di lavoro professionale.
Dovranno frequentare i master professionali organizzati da A.B.I. Professional e partecipare alle
manifestazioni e godranno dei diritti dell’elettorato attivo e passivo.
Il Comitato Esecutivo o il consigliere di riferimento certificherà l’ammissione del candidato in base
ai requisiti prodotti.
L’ammissione è deliberata dal comitato esecutivo a seguito di regolare domanda di ammissione
sottoscritta dal richiedente, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della medesima; per il
minore di età la domanda è presentata e sottoscritta dal legale rappresentante secondo le
disposizioni del codice civile.
La deliberazione di ammissione è comunicata al richiedente e annotata nel libro soci.
La deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata al richiedente il quale entro il termine
di 60 giorni dalla ricezione può chiedere che sull’istanza di pronunci l’assemblea.
I Soci hanno l’obbligo di provvedere al versamento, entro e non oltre il 31 marzo di ciascun
anno della quota annuale, che verrà confermata o aggiornata nell’ultima riunione annuale del
Comitato Esecutivo con apposita delibera ed entrerà in vigore dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore.
La quota o contributo associativo è intrasmissibile anche in caso di morte del socio e non è
rivalutabile.
È assolutamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fatto salvo il
diritto di recesso di cui al successivo art. 8 del presente statuto.
I Soci sono muniti di:
a) tessera sociale sulla quale viene riportata la qualifica (fondatore, effettivo, benemerito /
accademia)
b) distintivo
c) annuario dei Soci
d) statuto
Articolo 4 – Organi sociali
Gli organi dell’associazione sono i seguenti:
a) Assemblea
b) Comitato Esecutivo
c) Presidente
d) Collegio dei Probiviri
e) Organo di controllo, se nominato
f) Revisore Legale dei conti, se nominato

a) L’Assemblea è composta dai Soci ed è convocata anche fuori della sede sociale
dell’Associazione, con invito da spedirsi con lettera raccomandata o per via telematica almeno 8
giorni prima del giorno stabilito.
L’invito deve contenere l’indicazione del luogo, il giorno e l’ora dell’assemblea, nonché l’ordine del
giorno, con l’indicazione degli oggetti da trattare; potrà contenere anche la data per l’adunanza in
seconda convocazione la quale tuttavia non potrà tenersi nello stesso giorno fissato per la
precedente.
Sono ammessi ad esercitare il diritto di voto coloro che sono in regola con il pagamento della quota
sociale.
Ciascun socio ha diritto a un voto, secondo il principio del voto singolo.
Per l’associato minore di età il diritto di voto sarà esercitato a mezzo de legale rappresentante
secondo le disposizioni del codice civile.
Gli Associati hanno parità di diritti nell’elettorato attivo e passivo; il diritto di elettorato passivo
spetta ai soli soci maggiorenni.
L’Assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita quando vi sia presente
o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci e delibera, anche per la modifica dello
statuto, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le delibere concernenti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio sono adottate con il voto
favorevole di 3/4 (tre quarti) degli associati.
La costatazione della validità dell’Assemblea dei soci spetta al presidente dell’Assemblea.
Quest’ultimo è eletto dall’assemblea a maggioranza assoluta dei presenti.
Anche il Segretario che redige il verbale potrà essere designato dai soci presenti all’Assemblea.
Ogni socio potrà farsi rappresentare da altro socio, avente esso pure il diritto di intervenire
all’Assemblea.
Ogni socio non potrà cumulare più di tre deleghe.
Non possono essere delegati coloro che rivestono cariche sociali ed i dipendenti dell’associazione.
Sono ammessi ad esercitare il diritto di voto coloro che sono in regola con il pagamento della quota
sociale. È fatto divieto partecipare all’Assemblea per coloro che non sono iscritti all’Associazione, salvo
persone espressamente convocate dal Comitato Esecutivo.
Spetta all’Assemblea:
– nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
– nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quando nominato;
– approvare il bilancio annuale e la relazione del presidente;
– deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali;
– deliberare al modifica dell’atto costitutivo e dello statuto;
– approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
-deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’associazione;
-deliberare sugli altri oggetti attribuiti alla medesima dalla legge e dallo statuto.
L’Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti,
audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona
fede e di parità di trattamento dei soci.
In tal caso, è necessario che:
– che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo
svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
– che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione
oggetto di verbalizzazione;
– che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli
argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
b) Il Comitato Esecutivo è composto da un minimo di 11 e un massimo di 15 membri eletti
dall’assemblea fra i Soci Fondatori, i Soci Effettivi e i Soci Accademici.
Il Comitato si riunirà ogni quattro mesi e ogni qual volta un membro del Comitato ne farà richiesta
alla presidenza, previa motivazione scritta.
I membri del Comitato Esecutivo devono essere convocati dal Presidente con avviso scritto al
proprio domicilio, o per via telematica all’indirizzo che i singoli membri si impegnano a fornire
all’atto dell’elezione, almeno sette giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione
potrà essere fatta con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova dell’avvenuto ricevimento
almeno tre giorni prima dell’adunanza.
Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente e delibera con il parere favorevole della
maggioranza assoluta dei suoi membri.
Le riunioni del Comitato Esecutivo si possono svolgere anche per audio-conferenza o
videoconferenza, secondo le modalità sopra indicate per lo svolgimento delle assemblee.
Il Comitato Esecutivo è preposto a studiare le linee programmatiche dell’associazione, nel rispetto
dello statuto e dell’oggetto sociale, a deliberare sulle attività da svolgere comprese quelle
commerciali, a stabilire le quote associative, a presentare modifiche dello statuto, a redigere e
modificare il regolamento per l’attuazione dello statuto stesso, a verificare la gestione
amministrativa e il bilancio dell’associazione, a far applicare gli articoli dello Statuto.
Il Comitato Esecutivo può dar luogo al rimborso, in favore dei suoi membri, delle spese sostenute
per gli incarichi specifici loro conferiti dal Comitato stesso.
I membri del Comitato Esecutivo sono eletti dai Soci a livello nazionale secondo le modalità
previste dal regolamento, durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili, ma non possono ricandidarsi dopo l’adempimento del terzo mandato.
Non sarà altresì possibile ricoprire qualsiasi carica associativa dopo il compimento del
settantacinquesimo anno di età (Soci Benemeriti).
Il membro del Comitato Esecutivo che per impedimento non potrà partecipare alla riunione del
Comitato dovrà necessariamente far pervenire a tempo debito al presidente, o a chi per esso è stato
delegato, una giustificazione scritta.
Ogni membro, durante il suo mandato, non potrà cumulare più di quattro assenze giustificate. In
caso contrario o in caso di dimissioni, si provvederà alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.
In caso di gravi inadempienze o azioni contrarie allo Statuto, i Soci possono avanzare mozione di
sfiducia nei confronti del Presidente e/o del Comitato Esecutivo secondo le modalità previste dal
regolamento.
c) Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dai membri del Comitato Esecutivo e ha la
rappresentanza legale dell’associazione.
In caso di suo impedimento, l’associazione sarà rappresentata dal Vice Presidente.
Il Presidente convoca l’assemblea dei Soci, il Comitato Esecutivo e lo presiede.
In caso di parità di voto del Comitato Esecutivo, il Presidente ha voto decisivo.
Il Presidente potrà avvalersi del personale impiegatizio che riterrà opportuno, previa delibera del
Comitato Esecutivo.
Il Vice presidente è eletto a maggioranza assoluta dai membri del Comitato Esecutivo e sostituisce
il presidente, in caso di impedimento, con gli stessi poteri a lui attribuiti.
Il Comitato elegge pure, con la stessa prassi, il Tesoriere che ha l’incarico di amministrare il
patrimonio dell’associazione ed è tenuto a renderne mensilmente conto al Presidente e all’intero
Comitato ogni qualvolta lo stesso si riunisce.
Il Comitato Esecutivo nomina a maggioranza assoluta anche un Segretario, scelto fra i Soci, che ha
mansioni unicamente esecutive e agisce in stretta collaborazione con il Presidente.
I coordinatori regionali sono preposti alla conduzione della sezione di competenza di territorio,
all’intrattenimento dei rapporti istituzionali con i soci, all’organizzazione di eventi all’interno della
sezione. Il mandato durerà quattro anni e le elezioni da parte dei soci delle relative sezioni
avverranno in concomitanza a quelle del comitato esecutivo.
Nel caso decadesse il Comitato esecutivo, decadranno di conseguenza anche i coordinatori
regionali.
d) Probiviri sono coloro che hanno il compito di vigilare sul rispetto delle norme statutarie, etiche e
deontologiche dei soci e degli organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie fra Soci,
oppure fra Soci e organi sociali, oppure fra Soci e terzi comunque connessi con l’associazione che
dichiarino per iscritto di conformarsi alla decisione e con esclusione di contese che,
per legge, competono ad altre entità giudicanti.
Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri, anche esterni all’Associazione, eletti dal
Comitato Esecutivo con le stesse modalità, sia per quanto riguarda il mandato, sia per quanto
concerne la rieleggibilità, del Comitato Esecutivo e del Collegio Revisori dei Conti.
e) La nomina dell’Organo di controllo è obbligatoria in presenza dei requisiti di cui all’art. 30 del
D.Lgs 117/2017.
L’Organo di controllo può essere monocratico o collegiale, e se collegiale, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti; almeno un membro effettivo e un supplente devono essere
iscritti nel registro dei revisori legali, ai sensi dell’art. 2397 del codice civile come richiamato
dall’art. 30 del D.Lgs 117/2017. Si applicano altresì le disposizioni dell’art. 2399 del codice civile.
Lo stesso è eletto dall’Assemblea dei Soci e rimane in carica per 3 anni ed è rieleggibile. A parità di
voti tra diversi candidati, è eletto il più anziano di età.
Allo scadere del mandato i membri possono ripresentare la propria candidatura. Possono candidarsi
ed essere eletti soggetti anche non Soci. Dopo la nomina, l’Organo di controllo eleggerà il
Presidente.
Qualora un membro dell’Organo di controllo, nelle ipotesi di dimissioni o per qualunque causa di
impossibilità nella prosecuzione dell’incarico, non possa assolvere gli obblighi che gli derivano dal
mandato conferito, decade dallo stesso ed è sostituito dal supplente.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e
contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita il monitoraggio dell’osservanza delle finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli
articoli 5,6,7 e 8 e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui
all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
L’organo di controllo, in caso di superamento dei limiti di cui all’art.31, comma 1, D. Lgs.
117/2017, può svolgere la funzione di revisore legale, e in tal caso se collegiale, tutti i componenti
devono essere iscritti nell’apposito registro; la funzione di revisione legale può anche essere
esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali, ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs 117/2017.
I componenti degli organi di controllo possono procedere, anche individualmente, ad atti di
ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento
delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 5 – Cariche
Tutte le cariche sociali non sono retribuite, fatta eccezione per l’organo di revisione legale dei conti
il cui compenso, ai sensi dell’art. 8 comma 3 lett.”a” del D.Lgs 117/2017 dovrà essere proporzionato
all’attività svolta e alle responsabilità assunte e comunque non superiore a quello previsto in enti
analoghi.
Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute
e documentate in relazione all’assolvimento dell’incarico.
Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Generale, il Tesoriere e i componenti dell’organo di
controllo non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel
computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi
causa, nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei successivi commi 6 e 8, salvo
che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.
Il regolamento associativo disciplinerà i casi di incompatibilità.
In caso di vacanza definitiva della carica, per qualunque causa o motivo, al Consigliere Nazionale
decaduto subentra il primo dei non eletti.
Nel caso in cui manchi anche il primo dei non eletti, ovvero siano più d’uno i Consiglieri venuti
meno, in occasione della prima Assemblea Generale successiva si procederà alla sua/loro
sostituzione, secondo le regole statutarie e regolamentari valide per l’elezione.

Nelle more il Comitato Esecutivo è validamente autorizzato a deliberare anche qualora il numero di
Consiglieri decaduti o dimessi facessero mancare il numero minimo previsto, per il solo tempo
necessario alla sostituzione dei Consiglieri o allo scioglimento del Comitato e l’indizione di nuove
elezioni.
Il/i sostituto/i decade/ono dalla carica alla scadenza naturale del mandato dell’organo medesimo.
Fermo restando il disposto di cui ai commi 8 e 7 del presente articolo, in ogni caso di decadenza
definitiva dalla carica della metà più uno dei componenti del Comitato decade l’intero Comitato ed
entro i successivi quattro mesi dovrà essere convocata l’Assemblea Generale dei soci, per procedere
a nuove elezioni secondo le norme del presente Statuto.
Nelle more della convocazione assembleare per procedere al rinnovo del Comitato Esecutivo,
l’attività di ordinaria amministrazione sarà svolta dal numero residuale di Consiglieri rimasti in
carica.
Articolo 6 – Patrimonio, Entrate
Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili dell’associazione.
Le entrate sono costituite dalla quota annuale dei soci, stabilita dal Comitato Esecutivo, dalle
donazioni o lasciti testamentari, dai contributi pubblici o privati e dal ricavato delle attività diverse e
delle raccolte fondi di cui all’art. 2 del presente statuto.
L’esercizio finanziario dell’associazione chiude al 31 Dicembre di ogni anno, l’esercizio sociale ha
durata di un anno e coincide con l’anno solare.
È vietato all’associazione distribuire anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve, capitale, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e
altri componenti degli organi sociali anche in caso di recesso e altre ipotesi di scioglimento
individuale del rapporto associativo.
Eventuali “utili o avanzi di gestione” dovranno essere destinati unicamente alla realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 7 – Esercizio Finanziario
L’esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.
Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal comitato Esecutivo lo schema di
bilancio preventivo per l’anno successivo, che verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea
Generale, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell’anno precedente.
Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto con le modalità e le forme indicate all’art. 13 del D.Lgs
117/2017; al superamento dei limiti di cui all’art. 14 del medesimo decreto dovrà essere redatto il
bilancio sociale.
Articolo 8 – Perdita della qualifica di Socio
La qualifica di Socio si perde per recesso, mancato pagamento della quota sociale, per
provvedimento disciplinare.
Il recesso potrà essere esercitato dal socio in qualunque momento con preavviso di 60 giorni e
comunicato al Comitato Esecutivo a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o
altro mezzo idoneo a garantirne l’avvenuta ricezione.
La morosità verrà dichiarata dal Comitato Esecutivo decorsi 60 (sessanta) giorni dal terzo sollecito
infruttuoso comunicato agli associati interessati a mezzo posta ordinaria, elettronica, raccomandata
(anche a mano).
Tutti coloro che perdono la qualifica di Socio devono restituire tutto il materiale in loro possesso di
cui all’art. 3 del presente statuto, che non potrà essere più esposto in pubblico.

Articolo 9 – Sanzioni disciplinari
I Soci che deliberatamente non rispettano lo Statuto e le delibere del Comitato Esecutivo, i Soci che
producono danno ad altri Soci o alla Associazione stessa, i Soci che ledono la dignità di A.B.I.
Professional saranno sottoposti a sanzioni disciplinari da parte del Collegio dei Probiviri.
Le suddette sanzioni potranno consistere, a seconda della gravità del danno, in:
a) pubblico ammonimento
b) sospensione temporanea dalla qualifica di Socio e decadenza dalle eventuali cariche associative.
d) sospensione temporanea dalla qualifica di Socio e interdizione alle cariche sociali
c) radiazione dall’Associazione

Articolo 10 – Libri sociali
L’Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri Sociali:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche
i verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, dell’Organo di controllo e di
eventuali altri organi Sociali.
I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Comitato Esecutivo. I libri di cui alla lettera c),
sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Il Socio ha diritto di esaminare i libri Sociali presentando apposita istanza scritta al Comitato
Esecutivo.
Articolo 11 – Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione sarà deliberato dall’assemblea dei Soci con il voto favorevole di
almeno 3/4 (tre quarti) degli associati con diritto di voto.
In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione il patrimonio residuo sarà devoluto, previo
parere favorevole dell’Ufficio di cui all’art. 45 del medesimo decreto, ad altri enti del terzo settore.
Art. 12 – Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del codice civile, del D.Lgs
117/2017 e le altre leggi vigenti.

Il browser che stai utilizzando ` troppo obsoleto per visualizzare questo sito.
Aggiorna il tuo browser, oppure scarica gratuitamente ed installa uno dei seguenti browser moderni per continuare a navigare: