Regolamento Coordinatori Regionali
Carissimi Soci , rendiamo noto , per la trasparenza che ci contraddistingue , il Regolamento Approvato dal Comitato Esecutivo riguardo i coordinatori A.B.I. Professional , approvato e che entra in vigore con effetto immediato.
Regolamento Coordinatori regionali di A.B.I. Professional
L’A.B.I. Professional è composta, per il momento, da soci nelle seguenti regioni italiane:
1) Valle D’Aosta / Piemonte
2) Lombardia
3) Triveneto (Veneto/Trentino Alto Adige/Friuli Venezia Giulia)
4) Emilia Romagna
5) Toscana
6) Marche/Abruzzo / Molise
7) Lazio/Umbria
8) Puglia/Calabria
9) Sicilia
10) Sardegna
1) I Soci iscritti in regioni (o insieme di regioni come sopra riportato) che superano il numero di 30
possono eleggere al loro interno un coordinatore.
2) Nelle regioni (o insieme di regioni) dove non ci siano più di 30 soci iscritti, il coordinatore viene
nominato (pro tempore) dal presidente, sino al raggiungimento dei 30 soci.
Al raggiungimento dei 30 soci seguiranno le regolari elezioni (vedi comma 1)
3) L’incarico di coordinatore decade, per mandato, assieme a quello del Comitato Esecutivo.
4) Per gravi fatti morali o di inadempienza il coordinatore può essere sollevato dal suo incarico dal
presidente.
5) Il coordinatore non può essere membro del Comitato Esecutivo.
6) Ciascuna regione, o insieme di regioni, deve essere a sua volta dotata di un gruppo di lavoro
costituito dagli associati (scelti dal coordinatore), che partecipano all’organizzazione delle diverse
attività.
7) Il coordinatore è responsabile del proprio gruppo di lavoro e ha il potere di sostituire i membri
del gruppo qualora non diano risultati positivi, ma dovrà altresì comunicare al proprio
consigliere/consiglieri ogni sua decisione presa a riguardo.
8)Il coordinatore ha il compito di gestire e regolare le attività che si svolgono nella regione/regioni
di appartenenza per il loro pieno svolgimento, in stretta collaborazione con il consigliere/consiglieri
regionale, concordando di volta in volta i programmi da intraprendere.
9) Il coordinatore e il suo gruppo di lavoro devono mantenere uno stretto rapporto con i soci della
propria regione o insieme di regioni, in special modo riguardo i servizi associativi, quali la verifica
iniziale delle domande di ammissione (controllando) che siano conformi alle regole statutarie, la
verifica periodica del pagamento delle quote associative, nonché la consegna delle tessere ai soci a
pagamento avvenuto della quota.
10) Le adunanze di regione/regioni promosse dal coordinatore devono essere convocate almeno 10
giorni prima della data fissata per lo svolgimento della riunione.
11) Il coordinatore provvede ad organizzare e coordinare l’attività della sua regione, o insieme di
regioni, secondo le indicazioni del presidente o di un suo delegato consigliere.
12) Compito del coordinatore è anche quello di formulare proposte al presidente al fine di meglio
conseguire gli obiettivi statutari e di programma.
13) Il coordinatore riunisce i componenti del gruppo di lavoro al fine di programmare l’attività e
verificarne i risultati.
14) Ogni attività che il coordinatore regionale intende svolgere con Aziende, Istituti Alberghieri,
Enti ecc. deve essere preventivamente inviata alla presidenza per approvazione.
15) Il coordinatore redige mensilmente una relazione al presidente e al consigliere/consiglieri di
regione, illustrando l’andamento dell’attività del gruppo.
16) Il coordinatore segnala al presidente e al proprio consigliere/consiglieri le eventuali
inadempienze del socio, nonché fatti di grave entità morale. “